Art. 1.
(Conferimento della delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la modifica dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa, di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.